In merito alla pubblicazione delle istruzioni per la compilazione dei nuovi registri e formulari previsti dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti (Rentri) e, dall’altro, della programmazione di uno specifico webinar informativo sul nuovo sistema che entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre 2024 e che si è tenuto in data odierna, prima di tutto, intendiamo ricordare le date entro le quali le varie tipologie di impresa dovranno iscriversi al sistema Rentri:
- a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti;
- a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Dovranno iscriversi al Rentri:
- imprese, enti ed altri soggetti che producono rifiuti pericolosi
- imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazione industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Per quanto riguarda imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti da:
- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura e pesca
- attività di costruzione, demolizione e scavo
- attività commerciali
- attività di servizio
- attività sanitarie
- veicoli fuori uso
dovranno iscriversi al Rentri solo se producono rifiuti pericolosi.
A fronte di quanto sopra, è importante sottolilneare come la normativa nazionale che regola la classificazione dei rifiuti è rimasta invariata. Si ritiene utile di seguito elencare cosa si intende per “rifiuti speciali” e per rifiuti “speciali pericolosi”:
Rifiuti speciali:
- rifiuti da lavorazione industriale
- rifiuti da attività commerciali
- rifiuti derivanti dall”attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Rifiuti speciali pericolosi:
- Raffinazione del petrolio
- processi chimici
- industria fotografica
- industria metallurgica
- oli esauriti
- solventi
- produzione conciaria e tessile
- impianti di trattamento dei rifiuti
- ricerca medica e veterinaria
Per quanto concerne il Registro di carico e scarico, lo stesso deve essere tenuto dai produttori di rifiuti non pericolosi:
- che hanno più di 10 dipendenti e
- che producono rifiuti diversi da quelli urbani:
- nell’ambito delle lavorazioni industriali
- nell’ambito delle lavorazioni artigianali
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento fumi, da fosse settiche e da reti fognarie.
Invece, sono esonerati dall’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti:
- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura e pesca
- attività di costruzione, demolizione e scavo
- attività commerciali
- attività di servizio
- attività sanitarie
- veicoli fuori uso
Per quanto riguarda, invece, il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR):
- fino al 12 febbraio 2025 si dovrà continuare ad utilizzare l’attuale modello cartaceo;
- dal 13 febbraio 2025 si dovrà utilizzare il nuovo modello che sarà reso disponibile all’interno del portale Rentri ma che continuerà ad essere cartacepo;
- dal 13 febbraio 2026, infine, si dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello digitale, sempre presente nel portale Rentri.
Si sottolinea che a partire dal 13 febbraio 2025, il modello FIR attualmente in vigore, anche se già vidimato, non potrà più essere utilizzato in alcun caso.
Le aziende che in base al Decreto Legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) non devono attualmente emettere il FIR, continueranno a non doverlo emettere anche in base al nuovo sistema Rentri.
Sul portale www.rentri.gov.it, è stata prevsista una specifica Sezione denominata “Supporto” (in alto a destra) che contiene già le prime indicazioni previste dal nuovo Sistema e che sarà implementata costantemente per fornire chiarimenti sull’applicazione della normativa.
Da ultimo, segnaliamo che sarà nostra cura inviare a breve alle Aziende associate la presentazione illustrata nel corso dell’odierno webinar del Dott. Marco Botteri, Responsabile Area Registri Telematici Ecocerved, che può essere considerato il referente principale del nuovo Sistema Rentri.