Le imprese di ristorazione potranno presentare la domanda di contributo mediante il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o gli sportelli di Poste Italiane, sulla base di un successivo decreto del Ministero (ved. articolo 5). Una volta espletata la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, il Ministero autorizzerà in automatico la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenterà a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.
Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell’IVA.
Di seguito si riporta una scheda riassuntiva del provvedimento.
1) SOGGETTO GESTORE
Tenuto conto di quanto previsto dal DL Agosto (art. 58, c. 6), è stato individuato Poste italiane S.p.a. quale “concessionario” della misura, il quale avrà la responsabilità di acquisire le domande, effettuare la valutazione e il controllo delle richieste e, successivamente all’autorizzazione del MIPAAF, provvedere al pagamento dell’anticipo e del saldo del contributo.
2) BENEFICIARI
Possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione come definite dell’art. 58, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare l’art. 58 stabilisce che possano beneficiare del contributo le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 59.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). In fase di conversione sono stati aggiunti anche i codici 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e limitatamente alla somministrazione di cibo, il codice 55.10 (alberghi).
Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
3) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso apposita documentazione fiscale, di prodotti agroalimentari.
Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell’IVA.
Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti.
4) REQUISITI RELATIVI ALL’ACQUISTO PRODOTTI AGROALIMENTARI
Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche DOP e IGP,valorizzando la materia prima di territorio. L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA.
Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:
*prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
*prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
Ai fini dell’attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco. Nell’elenco, aggiornabile con decreto del MIPAAF, compaiono prodotti rientranti nel paniere elaborato dal “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare” per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, come latte 100 % italiano, prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o dop e d altri prodotti di origine italiana.
Il Soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.
5) RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
L’impresa di ristorazione può presentare la domanda di contributo attraverso il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o attraverso gli sportelli di Poste Italiane.
Dovrà essere allegato alla domanda anche copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (l’importo sarà determinato con successivo decreto ministeriale).
Alla domanda è inoltre acclusa un’autodichiarazione concernente:
1.gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;
2.il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
3.l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente;
4.l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
5.ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane.
L’impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati.
L’accettazione della domanda è subordinata alla verifiche di corrispondenza tra Partita IVA e Codice Ateco del richiedente e alla completezza del corredo documentale.
6) ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Previa verifica di completezza delle domande presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda.
Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all’acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario. Oltre all’importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse residue tra i Soggetti beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro).
Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili il MIPAAF procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati.
Le istanze che evidenziano acquisti di prodotti DOP/IGP e di prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nell’assegnazione.
Il Ministero, sulla base dell’elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, autorizza la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane.
Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.
Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.
Il Ministero, prima di autorizzare il saldo, verifica il rispetto del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo».
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7) CONTROLLI E SANZIONI
Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti soggettivi e a quelli relativi ai prodotti acquistati.
Il comma 8 dell’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.
Il pagamento della sanzione, così come la restituzione del contributo non spettante, è effettuato con modello F24.
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