Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva i tre Regolamenti che compongono il pacchetto di Riforma della Politica Agricola Comune:
- Regolamento sui Piani Strategici della PAC
- Regolamento sulla gestione, finanziamento e monitoraggio della PAC
- Regolamento sull’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) unico
Il nuovo modello di sostegno della PAC prevede, così come in passato, un sistema di pagamento a moduli, alla cui base si pone il Sostegno al reddito di base per la sostenibilità (BISS), un pagamento disaccoppiato annuale basato sulla superficie erogato per gli ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore.
Come regola generale, il BISS viene corrisposto come importo uniforme per ettaro ammissibile dichiarato da un “agricoltore in attività” (ovvero da persone fisiche o giuridiche, o da gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, da definire ad opera dello Stato membro, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale).
Gli Stati membri che in passato hanno applicato il pagamento di base tramite i diritti all’aiuto (titoli), come l’Italia, possono decidere di continuare a utilizzare i diritti all’aiuto per concedere il BISS: in tali casi, oltre che degli ettari ammissibili, si tiene conto del numero dei diritti all’aiuto e l’importo per ettaro può continuare a differire in base al valore degli stessi diritti, pur subendo ulteriori variazioni in base alle norme sulla convergenza interna.
Il diritto a un pagamento nell’ambito del BISS è una condizione preliminare affinché gli agricoltori possano beneficiare dei pagamenti nell’ambito di tutti gli altri tipi di intervento dei pagamenti diretti (ad eccezione del sostegno accoppiato al reddito, degli eco-schemi il cui aiuto si basa sui maggiori costi/minoriricavi, e del pagamento specifico per il cotone che però non si applica in Italia).
Quando gli Stati membri decidono di pagare il BISS sulla base dei diritti all’aiuto, il BISS è concesso agli agricoltori che detengono diritti all’aiuto al momento della “attivazione” di tali diritti, effettuata annualmente dichiarando gli ettari ammissibili con un numero corrispondente di diritti all’aiuto. In tal caso, per il primo anno di attuazione del nuovo quadro regolatorio, i diritti al pagamento di base di cui al Reg. UE n. 1307/2013 sono automaticamente convertiti in diritti BISS senza necessità di nuova assegnazione. Nuovi diritti di pagamento possono inoltre essere ottenuti attingendo dalla riserva nazionale o per trasferimento.
La riforma introduce nuove regole in tema di convergenza, demandando agli Stati membri la scelta se puntare ad una convergenza completa con diritti all’aiuto di importo uniforme, o se piuttosto procedere ad una convergenza parziale. In tale ultimo caso, gli Stati membri sono liberi di decidere il livello di aumento del valore di diritti purché sia garantito che, per l’anno di domanda 2026, ogni diritto raggiunga un valore di almeno l’85% dell’importo unitario previsto per il 2026. L’aumento del valore dei diritti con un valore inferiore all’importo unitario previsto per l’anno di domanda 2026 sarà finanziato da una corrispondente riduzione del valore dei diritti all’aiuto aventi un valore superiore all’importo unitario previsto sempre per l’anno di domanda 2026.
Gli Stati membri possono decidere di applicare al BISS i meccanismi del capping e della degressività. Nel primo caso la soglia del capping è posta a 100.000 euro (importo massimo dell’aiuto erogabile), mentre in caso di applicazione della degressività la riduzione massima sarà dell’85% per gli importi superiori a 60.000 euro, con la possibilità di adottare scaglioni differenziati e progressivamente crescenti. Da tali importi gli Stati membri possono decidere di dedurre il costo del lavoro, con lo scopo di evitare di incidere sull’occupazione rurale e di rendere la PAC più equa in tutta l’UE, riconoscendo anche il lavoro non retribuito. Il prodotto dell’applicazione del capping e della degressività sarà destinato a finanziare il Sostegno redistributivo complementare del reddito per la sostenibilità o trasferito allo sviluppo rurale.
Il Sostegno redistributivo complementare del reddito per la sostenibilità (CRISS) è un tipo di intervento (obbligatorio per gli Stati membri, salvo deroghe appositamente previste) che mira a migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti ridistribuendo il sostegno dalle aziende agricole più grandi a quelle più piccole o medie. Esso è riconosciuto sotto forma di un pagamento “integrativo” per un numero limitato di ettari per azienda (es. 90 EUR/ha da 1 a 25 ettari) o di diversi pagamenti integrativi per diverse fasce di ettari di un’azienda (es. 100 EUR/ha da 1 a 15 ha e 75 euro da 16 a 25 ha). Per gli Stati membri che utilizzano i diritti all’aiuto, nei casi in cui un agricoltore detenga più ettari ammissibili rispetto ai diritti, gli ettari ammissibili “in eccesso” beneficeranno comunque del CRISS.
Anche la nuova PAC prevede la possibilità per lo Stato membro di attivare un pagamento per i piccoli agricoltori sotto forma di pagamento forfettario disaccoppiato annuale o di pagamento per ettaro che sostituisce tutti i pagamenti diretti, il cui importo massimo per agricoltore rimane identico al massimo previsto dal regolamento n. 1307/2013, ovvero 1.250 euro. Comunque, a differenza dell’attuale, nella prossima programmazione, gli agricoltori che beneficiano dei nuovi pagamenti per i piccoli agricoltori non saranno esentati dalla condizionalità (con la possibilità per gli Stati membri di prevedere un sistema di controlli semplificato), ma non potranno partecipare agli eco-schemi.
Ai giovani agricoltori di età massima tra 35 e 40 anni (da stabilirsi da parte dello Stato membro), che siano “capi azienda” e con adeguati requisiti di formazione (da stabilirsi nel piano strategico nazionale), gli Stati membri possono destinare un sostegno supplementare al reddito per ettaro ammissibile (ovvero di importo forfettario) pari ad almeno il 3% del massimale per i pagamenti diretti.
Gli Stati membri definiscono poi un elenco di pratiche agricole benefiche per il clima,l’ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica, riconoscendo agli agricoltori che si impegnano al perseguimento di tali obiettivi un pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. Tali pagamenti possono essere erogati sotto forma di pagamenti aggiuntivi al BISS ovvero di pagamenti a totale o parziale compensazione dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, che comunque dovranno essere più stringenti rispetto ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme benefiche per il clima e l’ambiente (BCAA) di base, nonché agli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione.
Anche la nuova PAC prevede poi un sostegno accoppiato destinato ad affrontare le difficoltà incontrate dagli agricoltori occupati in taluni settori definiti o in tipi specifici di attività agricola, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Tale sostegno viene erogato sotto forma di pagamento annuale per ettaro ammissibile o capo di bestiame, fino al 15% del massimale disponibile per i pagamenti diretti (13% + 2% per le colture proteiche). Gli Stati membri determinano, all’interno del proprio piano strategico nazionale, i settori o i tipi specifici di attività agricola da sostenere.
Su richiesta per gli associati i tre Regolamento nei testi approvati dal Parlamento europeo nonchè i documenti di lavoro elaborati dal Ministero delle Politiche Agricole in merito:
- al Piano Strategico Nazionale
- alle scelte nazionali sui pagamenti diretti