Sul Supplemento Ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Il decreto in parola reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.
Il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.
I contratti di cessione dovranno essere conclusi obbligatoriamente sotto forma scritta prima della consegna dei prodotti e dovranno indicare la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. Tuttavia, l’obbligo di forma scritta può essere assolto anche mediante i seguenti documenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto coni quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. La durata dei contratti non può essere inferiore a 12 mesi salvo deroghe in funzione della stagionalità dei prodotti. Questa disposizione non si applica ai contratti di cessione dove l’acquirente esercità attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.
Gli articolo 4 e 5 elencano le pratiche commerciali sleali vietate, fra le quali le aste elettroniche a doppio ribasso e le vendite sottocosto (art. 7).
Si segnala, inoltre, che il nuovo provvedimento abroga l’articolo 62 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 20212, n. 27. Tuttavia, restano invariate tutte le relative norme nonché quelle afferenti l’applicazione del tasso di interesse in caso di ritardi di pagamento che rimane così composto:
- l’8% (derivante dal decreto leg.vo 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7 ed ha modificato il precedente decreto leg.vo 231/2002 sui ritardi dei pagamenti con applicazione dal 1° gennaio 2013), più
- 4% in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del decreto leg.vo 198/2021, più
- il tasso di riferimento semestrale.
Il Decreto in parola, il cui testo integrale viene allegato alla presente, entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre 2021 e sarà applicabile ai contratti stipulati a partire da tale data. I contratti stipulati precedentemente dovranno essere adeguati entro sei mesi dal 15/12/2021.