È stato pubblicato il Decreto Legge 23/07/2021, n. 105 con il quale sono state introdotte ulteriore misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus.
Prima di tutto, ricordiamo che l’art. 1 del nuovo Decreto-Legge dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza, in scadenza al 31 luglio 2021.
Il Decreto prevede anche nuovi parametri per la determinazione delle zone di rischio delle Regioni, aggiungendo il parametro della “ospedalizzazione”:
- A) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15% per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%;
- B) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20%;
- C) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
- D) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%.
Infine, il Decreto dispone che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Le disposizioni di cui sopra, invece, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Su richiesta per gli associati il testo integrale del Decreto pubblicato.