Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 30 gennaio è stato pubblicato il Regolamento n. 2025/147, che modifica il Reg.to 1334/2008, relativo agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti.
Con il nuovo Regolamento la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) viene eliminata dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. La stessa poteva essere utilizzata nei prodotti a base di carne e nelle preparazioni di carni.
In allegato si riporta il testo integrale del Regolamento in parola in vigore dal 19/02/2025; tuttavia, gli alimenti ai quali è stata aggiunta la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.