Modificato regime sanzioni per premi accoppiati PAC dal 2021

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L 186 del 27 maggio il Regolamento Delegato n. 2021/841 che modifica il Reg.to 640/2014 relativo al sistema dei controlli e delle sanzioni amministrative da applicare in caso di inadempienze circa la identificazione e registrazione degli animali nell’ambito dei regimi di aiuto accoppiato della PAC.

In particolare, con il nuovo regolamento:

  • vengono equiparate le norme relative al sistema di identificazione per i bovini e gli ovi-caprini che lo ricordiamo prevedono:
    • nel caso un bovino presente nell’azienda abbia perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purchè sia chiaramente e individualmente identificato mediante un primo mezzo di identificazione;
    • nel caso di un ovino o caprino presente nell’azienda abbia perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purchè sia chiaramente e individualmente identificato mediante un primo mezzo di identificazione;
    • se un bovino o un ovi-caprino presente nell’azienda ha perso due mezzi di identificazione, l’animale è considerato accertato purché sia possibile identificarlo individualmente per mezzo del registro, del passaporto (se del caso), della Banca Dati o con altri mezzi previsti dal Reg.to 1760/2000 (bovini) o dal Reg.to 21/2004 (ovi-caprini);
  • è stato modificato il sistema delle sanzioni come di seguito specificato:
    • l‘importo dell’aiuto viene versato se non si riscontrano più di tre animali non accertati e gli animali non accertati possono essere identificati individualmente (in precedenza nel caso di tre animali non accertati l’aiuto veniva ridotto in percentuale);
    • se più di tre animali non risultano accertati, l’importo è ridotto:
      • di una percentuale da determinare in base all’art. 31 del Reg.to 2014/640, se la stessa non è superiore al 20% (in precedenza era il 10%);
      • di due volte la percentuale da determinare in base all’art. 31 del Reg.to 2014/640, se essa è superiore al 20% ma inferiore al 30% (in precedenza era fra il 10% ed il 20%).
    • se la percentuale è superiore al 30% (in precedenza era il 20%) non è concesso alcun aiuto;
    • se la percentuale è superiore al 50% non è concesso alcun aiuto e viene irrogata una sanzione supplementare (norma invariata).

Le nuove norme si applicano alle domande di aiuto, alle domande di sostegno ed alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda che iniziano a decorre dal 1° gennaio 2021.

Su richiesta per gli associati il testo integrale del citato regolamento.