L’Inail, congiuntamente ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e alla struttura di supporto del Commissario straordinario per l’emergenza, ha elaborato un documento contenente criteri di tipo quantitativo e qualitativo ai fini della definizione delle priorità della somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
Il documento ribadisce, innanzitutto, che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità e supervisione generale rimane in capo al Servizio sanitario regionale.
Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione dei soggetti di età inferiore ai 60 anni e i piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1 del documento tecnico dell’Inail e che si riporta separatamente per comodità anche come allegato alla presente.
Sulla base di specifiche richieste delle Regioni sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno di valutare le priorità per i piani aziendali in considerazione della disponibilità dei vaccini.
Il criterio quantitativo intende privilegiare la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia in un’ottica di velocizzazione della campagna sia in quella di solidarietà, consentendo l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio.
Per quanto riguarda il criterio qualitativo, i diversi settori di attività sono stati suddivisi in tre macro-gruppi (1, 2 e 3 secondo l’ordine di priorità), sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione, parametri che erano già stati individuati nel documento tecnico dell’Inail del 9 aprile 2020.
Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, vengono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, (es. operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa). Le Regioni poi potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi dei focolai che eventualmente si siano manifestati. Viene infatti precisato nel documento che l’aggregazione in macro-settori produttivi in circa 90 gruppi, può non evidenziare alcune specificità di contesto che possono emergere con l’analisi territoriale dei dati epidemiologici e pertanto l’implementazione potrà quindi essere contestualizzata a livello territoriale.
In caso di centri vaccinali straordinari a cui affluiscano numeri elevati di lavoratrici e lavoratori anche provenienti da aziende differenti, nella somministrazione potranno essere considerate esigenze organizzative in un’ottica di efficienza, ispirandosi al principio di priorità generale rispetto al rischio (ad es. lavoratori a contatto con il pubblico o che operano sul territorio, rispetto a lavoratori prevalentemente in smart working, oppure privilegiando lavoratori fragili qualora non ancora vaccinati).
Viene infine ricordato che le aziende possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.
Su richiesta per gli associati il testo integrale del documento tecnico e il fac simile del modulo per l’adesione alla campagna vaccinale.