Decreto Masaf e Circolare AGEA su condizioni e controlli per premio Eco-schema 1 (Livello 1 e 2) della PAC

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Decreto Masaf e Circolare AGEA su condizioni e controlli per premio Eco-schema 1 (Livello 1 e 2) della PAC

Con il Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 690602 del 15/12/2023 è stata ufficializzato che vengono considerati ammissibili al pagamento dell’Eco-schema 1, Livello 1, gli allevamenti che:

  1. Hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
  2. Hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.

Il nuove Decreto chiarisce, inoltre, che se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l’allevamento è ammisisbile all’aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana regionale, calcolata per l’anno precedente.

Per quanto concerne il Livello 2, per gli anni 2023 e 2024 il pagamento viene concesso agli allevamenti che rispettano i requisiti previsti dall’Allegato al suddetto decreto ministeriale e che consistono:

  • riduzione dell’utilizzo di antibiotici veterinari, come previsto dal Livello 1 sopra indicato;
  • obbligo di pascolamento: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell’intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l’attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE. Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Per gli stessi anni di domanda 2023 e 2024, sempre per il Livello 2, l’obbligo di adesione dell’allevatore a tali obblighi (considerati dal Ministero come se fossero un disciplinare di qualità) è assolto con la registrazione al sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell’anno di domanda e con la presentazione della Domanda Unica.

In data odierna, inoltre, è stata emanata dall’AGEA – Area Coordinamento – la Circolare Prot. 2664 che riprende in un unico testo tutto quanto già diramato in materia di Ecoschema e recepisce quanto previsto dal Decreto appena illustrato.

Della Circolare AGEA si intende sottolineare quanto indicato al punto 2.2.1 relativamente alla fattispecie in cui l’allevatore richieda il premio sia per il Livello 1 che per il Livello 2.

Infatti, l’allevatore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell’Ecoschema 1, ribadendo che ciascun UBA può beneficiare di una sola tipologia di premio.

Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire, oltre che al Livello 1 anche al Livello 2, con gruppi di animali dello stesso orientamento produttivo del Livello 1, dovrà specificare i capi premiabili sul Livello 1 ed i capi premiabili sul Livello 2.

A tal fine, è stato previsto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa:

  • per l’anno di domanda 2023, la dichiarazione integrativa deve riportare almeno le seguenti informazioni:
    • codice allevamento
    • orientamento dell’allevamento
    • numero dei capi che pascolano, distinto per classe di animali;
    • periodo di pascolamento (data di inizio e fine)

La dichiarazione non viene richieta nel caso in cui gli animali siano stati portati verso un pascolo registrato in BDN, in quanto verranno presi a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN.

Tuttavia, la dichiarazione dovrà essere presentata dagli agricoltori che intendono precisare il numero esatto di capi con i quali hanno eseguito il pascolamento rispetto alla totalità dell’allevamento. In assenza di dichiarazione, verranno considerati tutti i capi dell’allevamento come da inviare al pascolo.

Per l’anno di domanda 2023, la dichiarazione integrativa dovrà essere acquisita entro il 16 febbraio 2024.

Per l’anno di domanda 2024, la dichiarazione integrativa dovrà essere acquisita entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l’esecuzione dei controlli da pate degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento. La dichiarazione può essere modificata ed integrata entor il 31 dicembre 2024.

Su richiesta per gli associati il testo integrale del Decreto ministeriale e della Circolare AGEA per completezza di informazione.