La Commissione europea ha diramato un Comunicato con il quale conferma di aver deciso la quinta modifica del quadro temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary Framework), prorogando le misure fino al 31 dicembre 2021 ed aumentando i limiti dei massimali degli aiuti che possono essere concessi per azienda.
Le nuove disposizioni riguardano:
- La proroga del Temporary Framework al 31 dicembre 2021 per tutte le misure previste, comprese le misure di ricapitalizzazione. La precedente scadenza era stata fissata al 30 giugno 2021 (al 30 settembre 2021 per le misure di ricapitalizzazione).
- L’aumento dei massimali relativi agli aiuti di importo limitato (par. 3.1 del Temporary Framework). Il limite degli 800.000 euro per impresa passa a 1,8 milioni di euro, mentre per la produzione agricola e la pesca i massimali sono portati rispettivamente a 225.000 e 270.000 euro per impresa (precedentemente erano 100.000 e 120.000).
- Per le imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può concedere aiuti sui costi fissi sostenuti che non sono coperti da utili (par. 3.12 del Temporary Framework). Il massimale dell’aiuto passa da 3 milioni a 10 milioni di euro.
- La possibilità degli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Temporary Framework (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Temporary Framework. Con la conversione non si possono comunque superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato del par. 3.1 del Temporary Framework (come riportati al precedente punto 2).
- La proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente il termine è fissato al 30 giugno 2021) dell’esclusione temporanea di tutti i Paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Si ricorda che i crediti all’esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differire il pagamento. Il differimento del pagamento comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati (la cosiddetta assicurazione del credito all’esportazione). Essendoci una persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi, con tale misura l’assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine diventa più ampiamente disponibile.
Si ricorda che in precedenza il quadro temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary Framework) è stato modificato il:
- 3 aprile 2020
- 8 maggio 2020
- 29 giugno 2020
- 13 ottobre 2020
Su richiesta per gli associati il testo integrale del Comunicato della Commissione europea.