La Camera dei Deputati, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge 3609 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, approvato dal senato, nel testo delle commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni previste dalla Legge di conversione in parola di interesse agroalimentare:
ART. 1 e 1 bis (Riduzione accise e IVA sui carburanti)
E’ previsto:
- il taglio di 25 centesimi al litro (IVA esclusa) delle accise su benzina, gasolio e GPL sino all’8 luglio 2022;
- l’azzeramento delle accise per il gas naturale per autotrazione (metano) per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022;
- la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale per autotrazione per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022.
ART. 3 (Credito imposta per imprese per acquisto energia elettrica)
E’ previsto:
- contributo straordinario per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW non energivore, sotto forma di credito di imposta pari al 12% (aumentato al 15% dal DL n. 50/2002 – Vedi Circolare UNICEB Prot. 870 del 18/05/22) della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 abbia subito un incremento del 30% rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre del 2019; il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022.
ART. 4 (Credito imposta per imprese per acquisto gas naturale)
E’ previsto:
- contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% (aumentato al 25% dal DL n. 50/2002 – Vedi Circolare UNICEB Prot. 870 del 18/05/22) per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per la spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nel secondo trimestre 2022 (usi diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 abbia subito un incremento del 30% rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre del 2019; il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022.
ART. 5 (Credito di imposta per imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)
E’ previsto:
- contributo straordinario sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese energivore: viene aumentato dal 20% al 25% per i consumi effettuati nel secondo trimestre 2022; il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022.
- contributo straordinario sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale: viene aumentato dal 15% al 20% per i consumi effettuati nel secondo trimestre 2022; il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022.
ART. 5 bis (Misure per incrementare produzione di energia elettrica da biogas)
Agli impianti di biogas è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla produzione nominale di impianto, anche nel caso tali impianti accedano a regimi di incentivazione.
ART. 8 (Rateizzazione bollette per consumi energetici)
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, possono richiedere ai fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili.
ART. 15 (Contributi per il settore dell’autotrasporto)
E’ previsto un incremento di 15 milioni di Euro per l’anno 2022 del Fondo per mitigare l’incremento dei prezzi energetici per il settore dell’autotrasporto. Inoltre, sono incrementati di 5 milioni di Euro i limiti di spesa per la deduzione forfettaria, limitata al periodo di imposta 2021, delle spese non documentate.
ART. 16 (Esonero versamento contributo funzionamento Autorità di regolazione dei trasporti)
Per l’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
ART. 18 (Credito imposta per acquisto carburanti per attività agricole)
Alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022.
ART. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
ART. 19 ter (Modifica DL 198/2021 – Pratiche sleali – prodotti a base di carne inseriti nei “prodotti deperibli”)
Come anticipato con la Circolare Prot. 878 del 18 maggio, è stato approvato un emendamento che ripristina, per i prodotti a base di carne, i parametri già previsti dall’art. 62 del Decreto Legge 1/2012 facendoli rientrare nella definizione di “prodotti deperibili” (art. 2, comma 1, lettera m del DL 198/2021).
Per completezza di informazione, vengono inserite nelle pratiche sleali, di cui all’articolo 4 del DL 198/2021, i pagamenti dopo il termine di 30 giorni per i contratti di cessione con consegna pattuita e non pattuita [lettera a) e b), paragrafo 1 del citato art. 4]: per i seguenti prodotti agricoli e alimentari:
- a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
ART. 20 (Incremento Fondo per sviluppo e sostegno imprese agricole)
Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura» di cui alla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) è incrementato di 35 milioni di euro.
ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato.
Su richiesta per gli associati il testo del Decreto-Legge n. 21/2021 con gli emendamenti inseriti in sede di conversione in Legge.