Emanate dall’Inps due circolari interpretative rispetto all’attuazione della normativa introdotta dal Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto). l’Inps con il Messaggio n. 3131/2020 ha fornito le prime indicazioni operative per l’accesso ai trattamenti di sostegno (CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario) decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
In relazione alle disposizioni introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e in particolare alla possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di richiedere ulteriori 18 settimane complessive di trattamento di integrazione salariale, l’Inps ha chiarito che tale periodo viene differenziato in due gruppi da 9 settimane dove la prima istanza può essere presentata senza particolari condizioni di accesso se non ovviamente l’arco temporale entro cui opera il trattamento che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 mentre le ulteriori 9 settimane possono essere richieste solo dopo che sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.
Qualora i datori di lavoro intendano avvalersi delle ulteriori 9 settimane (ossia quelle successive alle prime 9) devono verificare preventivamente il raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, poiché in base al calo di fatturato si determina l’eventuale versamento di un contributo addizionale che viene determinato come di seguito:
- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
Nessun contributo addizionale è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Rispetto ai termini di decadenza previsti per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento, che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020, è previsto il differimento al 31 agosto 2020.
Parallelamente, i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
Allo stesso modo anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione o riduzione dal 1 a 12 luglio possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Inoltre, l’INPS con Messaggio n. 3121/2020 ha comunicato che ha provveduto d’ufficio all’attribuzione delle domande di proroga per le aziende plurilocalizzate alla corretta procedura gestionale in modo da evitare, ove possibile, l’annullamento o la ritrasmissione delle stesse da parte delle aziende.
La Struttura territoriale competente, in relazione all’unità produttiva interessata, è chiamata a verificare che non vi siano duplicazioni e, qualora vi fossero domande che riportano lo stesso periodo, ore e lavoratori, procede a contattare l’azienda per verificare quale sia la domanda da autorizzare.
Nel caso in cui sia già stato emesso un provvedimento di reiezione non è possibile sanare le domande ma è necessario che l’azienda ne presenti una nuova.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di richiedere all’Inps l’anticipazione del 40% del trattamento di cassa integrazione, il Ministero del lavoro con comunicato stampa del 18 agosto 2020 ha chiarito che tale facoltà è estesa anche ai trattamenti di cui al decreto in oggetto.