Calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2021

Firmato Decreto

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Calendario Divieti di Circolazione dei Mezzi Pesanti - Anno 2021

È stato firmato ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto della Ministra delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti per l’anno 2021.

Tra le innovazioni introdotte nel Decreto, la cui efficacia decorrerà dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (LINK) si segnalano, in particolare:

  • L’inserimento, tra le categorie escluse dal campo di applicazione dei divieti di tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione;
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli che trasportano prodotti legati alla prevenzione dal virus Covid-19;
  • L’estensione dell’esenzione dai divieti di circolazione per tutti i veicoli impegnati in trasporti intermodali con origine o destinazione nei confini nazionali;
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli che sono costretti a recarsi presso un’officina ubicata in un Comune diverso da quello in cui ha sede l’impresa;
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli in caso di raggiungimento della residenza o del domicilio del conducente, per una distanza massima percorribile pari a 50 km;
  • L’introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente la validità dei divieti, attraverso Decreto Dirigenziale, in relazione agli effetti generati dall’epidemia da Covid-19.

Per una lettura più approfondita si allega il decreto in oggetto mentre di seguito si riporta una nota tecnica esplicativa delle disposizioni, nella quale in grassetto sono indicate le novità introdotte rispetto alla disciplina dello scorso anno.

Gli artt. 3, 4, 5 e 6 del Decreto disciplinano alcune particolari deroghe, previste rispettivamente per i veicoli provenienti o diretti da/verso l’Estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia e per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.
A tal proposito, si conferma che per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, (Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona) e i terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all’Estero, purché muniti di idonea documentazione, l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore.

I divieti non si applicano, inoltre, ai veicoli impiegati in trasporti intermodali strada mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime delle “Autostrade del mare” (DM 31 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni), purché dotati di idonea documentazione attestante la destinazione e di prenotazione/biglietto per l’imbarco.
Parimenti esentati dai divieti i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali, che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico di tali merci.

L’anticipazione di 4 ore del termine del divieto, prevista per i veicoli carichi diretti all’Estero attraverso gli indicati interporti e terminal intermodali, trova applicazione anche per i veicoli che trasportano unità di carico vuote, nonché ai complessi veicolari scarichi destinati all’Estero tramite gli stessi porti, aeroporti e interporti, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione dell’unità di carico.

I divieti non trovano, inoltre, applicazione per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare e strada ferro rientranti nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del DM 15 febbraio 2001 (trasporti tra Stati membri UE o SEE, con tratta non stradale superiore a 100 km in linea d’aria e tratta stradale compresa in un raggio non superiore a 150 km), nonché per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purché dotati di adeguata documentazione comprovante la modalità di viaggio.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, dal rispetto del calendario di divieti sono esentati:

  • I veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni e altri Enti Territoriali, anche in forma associataI divieti di circolazione non trovano, altresì applicazione per

I divieti adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

  • Fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
  • Nettezza urbana e raccolta rifiuti;
  • Pronto intervento fognature o spurgo pozzi neri;
  • Servizi postali, effettuati con veicoli del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Poste Italiane (con relativi emblemi), nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Sviluppo economico, se effettuano durante i giorni del divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
  • Servizi radiotelevisivi;
  • Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, effettuati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
  • Altri servizi pubblici per soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

Dal rispetto dei divieti, sono, inoltre, esentati, anche se circolano scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

  • Autocisterne adibite al trasporto d’acqua d’uso domestico;
  • Autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
  • Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
  • Veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione.Tali veicoli, così come quelli indicati nei tre punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
  • Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico, sia privato;
  • Macchine agricole (art 57 C.d.S.) e macchine agricole eccezionali (art. 104 C.d.S.) fermi restando la necessità dell’autorizzazione prevista dal medesimo art. 104, nonché il divieto di circolazione previsto dall’art. 175 del C.d.S.

Sono previsti, inoltre, i seguenti casi particolari di esenzione dal rispetto dei divieti:

  • Per i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito di foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
  • Per i veicoli che necessitano di assistenza tecnica e devono recarsi presso un’officina ubicata fuori dal centro abitato presso cui ha sede l’impresa;
  • Per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

L’art. 8 del Decreto individua le esenzioni dai divieti legate alle tipologie di merci trasportate, escludendo dal rispetto del calendario, anche se circolano scarichi, i veicoli, che trasportano esclusivamente:

  • Forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili
  • Forniture di viveri o merci destinati ad altri servizi indispensabili alle attività della Marina mercantile
  • Giornali, quotidiani e periodici
  • Prodotti per uso medico
  • Prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime di ATP
  • Prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in ATP, sono soggetti a un rapido deterioramento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita
    • Frutta fresca
    • Ortaggi
    • Fiori recisi
    • Semi vitali non ancora germogliati
    • Uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto
    • Sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali
    • Prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 tra i quali dispositivi di protezione individuale, prodotti per l’igienizzazione e per prevenzione e trattamento.

I veicoli che trasportano tali prodotti, così come quelli indicati nei tre punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Analoghi cartelli dovranno mostrare, per poter circolare in deroga ai divieti, i veicoli che trasporteranno i seguenti animali vivi, anche se circoleranno scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico nei periodi di vigenza dei divieti:

  • Pulcini destinati all’allevamento;
  • Animali vivi destinati alla macellazione;
  • Animali vivi provenienti dall’Estero;

Saranno, inoltre, esentati dai divieti, alle analoghe condizioni indicate, i veicoli che trasporteranno:

  • Animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore.

L’art. 9 del Decreto disciplina le condizioni per la circolazione in deroga ai divieti che, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza le Prefetture possono autorizzare secondo le circostanziate modalità e le procedure disciplinate ai successivi art. 10 e 11 del Decreto.

In particolare, potrà essere autorizzata la circolazione in deroga per:

  • Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli in precedenza indicati tra le esenzioni, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari, debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  • Trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento, con veicoli diversi da quelli indicati in precedenza tra le esenzioni, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  • Trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni, che per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
  • Trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
  • Circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
  • Circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione durante i divieti;
  • Circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, (art. 10 del C.d.S.), limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli, il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
  • Circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
  • Altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

L’art. 12 del Decreto disciplina il trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto. Si prevede, in particolare:

  • Il divieto di trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 dell’ADR, per qualunque quantità di merce trasportata e indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021;
  • Esenzioni dai divieti con obbligo d’informazione delle prefetture;
  • Esenzioni dai divieti;
  • Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga per alcune tipologie di trasporto.

Infine, l’art. 13 introduce la facoltà per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid-19, di sospendere temporaneamente, con Decreto Dirigenziale, la validità dei divieti di circolazione.