BDN – Pubblicato modifica del Decreto 07/03/2023 relativo al Manuale Operativo

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BDN - Pubblicato modifica del Decreto 07/03/2023 relativo al Manuale Operativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo è stato pubblicato il Decreto 27 gennaio 2025 che modifica il Decreto 7 marzo 2023 relativo al Manuale Operativo del Sistema di Identificazione e Registrazione (BDN).

Le modifiche introdotte riguardano, sostanzialmente, dei chiarimenti più espliciti rispetto a quanto già previsto dalla normativa comunitaria di riferimento già vigente (Reg.to 2016/429).

Di seguito si riportano i principali punti che sono stati modificati nel Manuale Operativo BDN del quale a breve il Ministero dovrebbe emanare uno specifico testo consolidato che conterrà tutte le modifiche introdotte con il Decreto in esame:

  • Registrazione dei pascoli (Capitolo 2.1.1 del Manuale): vengono previste specifiche procedure per la richiesta di registrazione dei pascoli che deve essere effettuata dall’operatore almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi.
  • Fra i commercianti che effettuano operazioni di raccolta senza uno stabilimento (Capitolo 2.1.3 del Manuale) vengono ora inseriti anche quelli che effettuano raccolta di conigli, lepri ed api;
  • STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI (Capitolo 2.4, paragrafo 3 del Manuale): viene inserita la seguente previsione relativa al limite massimo di movimentazioni che può essere effettuata da una stalla di transito: «Nell’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non più di tre operazioni di raccolta se “da allevamento” e a non più di una operazione di raccolta se “da macello”»;
  • CENTRO DI RACCOLTA PER UNGULATI (Capitolo 2.4, paragrafo 4 del Manuale):: viene specificato il tempo massimo di permanenza degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero di operazioni di raccolta totali:
    • Ungulati “da allevamento” – il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali.
    • Ungulati destinati alla macellazione – il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo e’ consentita una sola operazione di raccolta.
    • Inoltre, viene specificato che gli animali indicati da macello sul certificato INTRA provenienti da un centro di raccolta di un altro Stato membro non possono transitare per un centro di raccolta nazionale ne’ per una stalla di transito, ma devono essere inviati direttamente ad un macello senza passare da altre attività.»
  • BOLO RUMINALE (Capitolo 3.3.1 del Manuale): attualmente il Manuale Operativo prevede che i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento “all’aperto o estensivo” debbano essere identificati con un marchio auricolare convenzionale e con il Bolo Ruminale. Con il nuovo Decreto viene prevista la possibilità per le Regioni indenni da malattie animali (tubercolosi e brucellosi) di poter chiedere al Ministero della Salute una deroga all’obbligo di utilizzo del Bolo Ruminale come secondo mezzo di identificazione, sulla base di una propria valutazione del rischio.
  • Movimenti da e verso pascolo di giovani animali (Capitolo 5.1 del Manuale): i movimenti verso da e verso pascolo di equini, bovini, ovi-caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, possono essere movimentati esclusivamente insieme alla madre. Sul Modello di Accompagnamento verrà annotata esclusivamente la madre.