Il Parlamento europeo ha approvato norme che impongono alle imprese di garantire che bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone e carta stampata venduti nell’UE non abbiano causato deforestazione.
Per contrastare il fenomeno della deforestazione il Parlamento europeo ha approvato oggi, in via definitiva, una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’UE solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (due diligence) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.
Come richiesto dal Parlamento, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, anche in materia di diritti umani, e che i diritti delle popolazioni indigene interessate siano stati rispettati.
Il regolamento è stato approvato con 552 voti favorevoli, 44 voti contrari e 43 astensioni.
Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa vi sono i bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando questi prodotti (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili), come da proposta originale della Commissione. Durante i negoziati, i deputati sono riusciti a far includere anche gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma.
Su richiesta del PE è stata inoltre ampliata la definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.
La Commissione classificherà i Paesi, o parti di essi, a basso rischio, rischio standard o alto rischio sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente entro 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i paesi ad alto rischio, 3% per i paesi a rischio standard e 1% per i paesi a basso rischio.
Le sanzioni in caso di violazione delle nuove regole prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell’UE dell’operatore o commerciante.
Il testo dovrà ora essere approvato formalmente anche dal Consiglio. Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi UE.