Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle Finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. In particolare, la Circolare del Ministero riconosce la necessità di intervenire affinché si coordini il quadro normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti urbani che, in questi anni, si sono succeduti (Tia1, Tia2, TARES, etc..). La Circolare si focalizza, inoltre, sull’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.
Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio.
L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.
Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese – a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.
A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati.
L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.
Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.
Su richiesta per gli associati il testo integrale della circolare.