Afta epizootica in Germania – Misure restrizione USA, Canada, Australia, Giappone, Regno Unito

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Afta epizootica in Germania - Misure restrizione USA, Canada, Australia, Giappone, Regno Unito

Il Ministero della Salute ha diramato in data odierna la nota Prot. DGISAN/3758 con la quale vengono forniti aggiornamenti in merito alle misure di restrizione assunti da diversi Paesi terzi nell’esportazioni di carni e prodotti a base di carne a seguito del focolaio di afta epizootica in Germania.

USA

 

Gli USA hanno introdotto una “data sicura” (safe date) individuata nel 3 novembre 2024 per l’accettazione dei prodotti a base di carne dal nostro Paese.

Per quanto riguarda i prodotti a base di carne fabbricati con materia prima di origine tedesca:

  • I prodotti a base di carne sottoposti ad uno dei trattamenti riconosciuti da APHIS come efficaci per la inattivazione del Virus dell’afta epizootica (FMD) ed accompagnati dal certificato sanitario Modello C01 Annex A, B, E, G e H possono essere esportati indipendentemente dalla data di macellazione delle carni di origine tedesca;
  • I prodotti a base di carne NON sottoposti ad uno dei trattamenti riconosciuti da APHIS come efficaci per la inattivazione del Virus FMD ed accompagnati dal certificato sanitario Modello C-03 o Modello C-01 Annex C, D, F potranno essere esportati solo nel caso in cui la data di macellazione delle carni di origine tedesca sia antecedente al 3 novembre 2024.

La verifica sulla data di macellazione delle carni di origine tedesca è effettuata su base documentale ricordando che la documentazione commerciale fornita dal produttore è idonea a tale scopo.

CANADA

 

Il Canada considera l’intero territorio della Germania come soggetto a restrizioni. Le spedizioni di prodotti e sottoprodotti animali di specie sensibili provenienti dalla Germania devono essere accompagnate da una certificazione attestante che sono stati processati o macellati prima del 12 dicembre 2024. Non è previsto un modello concordato della suddetta attestazione, tuttavia è necessario che questa venga emessa dall’autorità competente locale come allegato del certificato sanitario di esportazione assicurando che siano riportate: il numero del certificato, la/le data/e di macellazione/produzione del/dei prodotto/i interessato/i ed essere convalidato da un veterinario ufficiale.

REGNO UNITO

E’ stato chiarito quanto anticipato dalla scrivente con Circolare Prot. 92 del 17 gennaio in merito ai processi considerati dal Regno Unito come inattivanti il virus dell’afta epizootica.

Nello specifico è stata chiarita la possibilità di esportare:

  • Il prosciutto crudo con carni tedesche deve essere sottoposto ad un trattamento consistente in fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi e che soddisfi le seguenti caratteristiche:
    • Valore Aw non superiore a 0,93
    • o Valore pH non superiore a 6,0
  • Nel caso di prodotti, diversi dai prosciutti crudi, fabbricati con materia prima tedesca, è previsto comunque che questi vengano sottoposti al trattamento termico stabilito in D (70°C a cuore valore istantaneo) anche nel caso in cui questi soddisfino il livello di pH e AW sopra citati

Per quanto riguarda il parametro di stagionatura di almeno nove mesi, la stessa viene calcolata a partire dalla data di sale fino al termine della fase di stagionatura. Nel caso di prosciutti crudi disossati/affettati, in cui la data di sale non è più verificabile sulla cotenna esterna del prodotto, l’informazione può essere gestita dall’OSA attraverso la documentazione interna di tracciabilità e messa a disposizione del Veterinario Ufficiale che dovrà redigere il certificato finale per export verso Gran Bretagna.

Per quanto riguarda l’AUSTRALIA ed il GIAPPONE, le misure di restrizione riguardano i prodotti lattiero-caseari.

Da ultimo, il Ministero ha tenuto a sottolinea che in accordo con le disposizioni date dalla Commissione EU, le attestazioni pre-export non devono essere richieste né in ambito di scambi intracomunitari né tantomeno in ambito nazionale quando le informazioni sono desumibili/disponibili attraverso fonti primarie ufficiali; è stato precisato che, le informazioni fornite dagli OSA circa i trattamenti ed i processi cui sono sottoposti i propri prodotti possono costituire fonte primaria di informazione poiché tali processi produttivi ricadono sotto il controllo ufficiale dei servizi veterinari nazionali/europei.